AGEE: nuovi chiarimenti in tema di Superbonus

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 30/E del 22 dicembre 2020, fornisce alcune risposte in merito alla possibilità di detrarre le spese sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/ 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus), detrazioni, come noto, introdotte dal D.L. n. 34/2020 (cd. “decreto Rilancio).

Tra i molteplici quesiti a cui l’Agenzia delle Entrate fornisce riposta, se ne riporta uno in tema di condominio:

“D. Si chiede se il Superbonus possa estendersi ai detentori di tutte le unità immobiliari di un edificio di proprietà di un unico soggetto”.

L’Agenzia fiscale, innanzitutto, precisa che il riferimento normativo al “condominio” di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto Rilancio, oggi in vigore, comporta che il Superbonus spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in “condominio”, nella accezione giuridica ex art. 1117 c.c. e che, invece, sono esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari. La scelta del legislatore di richiamare espressamente, tra i beneficiari del Superbonus, i “condomìni” non ha consentito di applicare a tale agevolazione la prassi consolidata, finora adottata in materia di ecobonus, di sismabonus, nonché di detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, laddove è stato sostenuto che, per parti comuni, devono intendersi “in senso oggettivo” quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio nell’edificio. Le agevolazioni sopra citate, infatti, spettano anche all’unico proprietario (o ai comproprietari) dell’intero edificio per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione la cui nascita si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia. Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio essendo invece necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi. Ciò comporta in sostanza che: − se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus; − se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando fermo la costituzione del condominio è possibile fruire del Superbonus.

La nuova Circolare non affronta, invece, il tema delle modifiche apportate alla disciplina dei bonus al 110% ed all’estensione dei termini di applicazione, introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), entrata in vigore il 1/1/2021.

Si ricorda, tuttavia, che, come già trattato nel precedente articolo del 14/01/2021, la Legge di Bilancio 2021 ha esteso alle spese sostenute fino al 30/06/2022 il potenziamento al 110% prevedendo, altresì, con possibilità, per i soli condomini, di estendere il la fruibilità del bonus fino al 31/12/2022, a patto che al 30/06/2022 sia già stato realizzato almeno il 60% dell’intervento.

Altra estensione dei termini, introdotta ad opera della Legge di Bilancio 2021, riguarda gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura, che vengono prorogati anche per il 2022.

Per una sintesi dei principali chiarimenti contenuti nella CM 30/E/2020 si trasmette uno schema organizzato per argomenti elaborato da ANCE (link).

Oltre a ciò, con la Risoluzione 83 del 28 dicembre 2020 sono stati istituiti i codici tributo per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti delle detrazioni cedute e degli sconti praticati ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (cd. DL “Rilancio”) convertito con modifiche dalla legge 77/2020:

– “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

– “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

– “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

– “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

– “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

– “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

Si ricorda che, al momento della compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, “DL Rilancio”, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti n. 283847 dell’8 agosto 2020 e. n. 326047 del 12 ottobre 2020.