Bonus Facciate: detrazione ad un singolo condomino

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L’Agenzia delle Entrate ha precisato, nella Risposta ad Interpello n. 499 del 21 luglio 2021, che il condòmino che sostiene l’intera spesa per il rifacimento della facciata condominiale può beneficiare del Bonus Facciate. A tal fine, è necessaria una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa da parte di un solo condòmino.

Nel caso di specie, il comproprietario di un appartamento facente parte di un mini-condominio si è rivolto all’AdE per capire se potesse eseguire i lavori di rifacimento della facciata dell’edificio accollandosi, con il consenso unanime dei condomini, tutte le spese derivanti dall’intervento per poi fruire della detrazione.

L’Agenzia ha ritenuto che tale possibilità è ammessa e, di conseguenza, è possibile utilizzare il Bonus Facciate mediante un criterio di ripartizione delle spese condominiali differente da quello previsto all’art. 1123 del codice civile secondo cui, invece, “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della società di ciascuno, salvo diversa convenzione.”

Pertanto, secondo l’Agenzia, se l’assemblea condominiale che autorizza l’esecuzione dei lavori sulla facciata dell’immobile acconsente all’unanimità al sostenimento delle relative spese da parte di un solo condomino, questi può pagare e poi fruire del Bonus Facciate.

Inoltre, questa possibilità sussiste anche nel caso in cui il condominio è composto da un numero inferiore ad otto condomini (condominio c.d. “minimo”). In questo caso, per poter beneficiare del Bonus Facciate per i lavori realizzati sulle parti comuni, se i condòmini non hanno nominato un amministratore non sarà necessario richiedere il codice fiscale, ma potrà essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti necessari.

Sempre rimanendo in tema di Bonus Facciate si evidenzia che con la Risposta 482 del 15 luglio 2021, l’AdE ha specificato che le spese per l’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, sui balconi oggetto di intervento, rientrano tra quelle agevolate con il Bonus Facciate salvo che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle facciate esterne, ma solamente nell’ipotesi in cui tali interventi si rendano necessari per motivi “tecnici” desumibili dai documenti di progetto.