Conversione in legge del Decreto Legge 59/2021

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Confermata la proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi condominiali. I condomini godono della proroga semestrale senza condizioni, mentre i c.d. “mini-condomini” in mono proprietà possono fruirne solo se entro il 30 giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dell’intervento complessivo. Proroga al 30 giugno 2023 anche in favore degli IACP, con possibilità “condizionata” di arrivare sino al 31 dicembre 2023.

Queste sono alcune delle disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nella Legge 1° luglio 2021, n. 101 di conversione del Decreto Legge 59/2021.

In fase di conversione è stato confermato quanto già disposto dal Decreto Legge c.d. “Fondo Complementare” in merito alla proroga del Superbonus. A tal riguardo, l’art. 1, c.3, del D.L. prevede la proroga del Superbonus al:

  • 31 dicembre 2022 per gli interventi eseguiti dai condomini;
  • 30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche no esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (c.d. “mini-condomini”);
  • 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Resta invariato al 30 giugno 2022 per i lavori effettuati da persone fisiche su villette a schiera ed unifamiliari, cooperative di abitazione Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale nonché associazioni sportive.