CORONAVIRUS: STOP ALL’EDILIZIA, AVANTI OPERE PUBBLICHE

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Ieri sera il Premier Conte ha firmato il DPCM, in vigore dal 23 marzo fino al 3 aprile, che pone una stretta sull’attività dei cantieri. Il decreto si somma ai provvedimenti sullo stop alle attività edilizie adottati dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Campania nonché dalle Province di Trento e Bolzano. Si ricorda, infine, che sono vietati gli spostamenti al di fuori del comune di residenza, come disposto dall’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo.

Opere pubbliche

L’allegato 1 del DPCM riporta un elenco delle attività che possono proseguire, identificate tramite codice Ateco. In particolare, possono proseguire le attività individuate dai seguenti codici Ateco e dalle relative sottocategorie:

  1. Codice Ateco 42 – Ingegneria Civile. Sono comprese le pertinenti sottocategorie, che includono la maggior parte dei lavori pubblici: Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2); Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9).
  2. Codice Ateco 43.2 – Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni. Restano incluse le sottocategorie Installazione di impianti elettrici (43.21); Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (43.22); Altri lavori di costruzione e di installazione (43.29).

Edilizia privata e immobiliare

Bloccati tutti gli interventi che ricadono nel Codice Ateco 41 – Costruzione di edifici e nelle sottocategorie Sviluppo dei progetti immobiliari (41.1) e nella Costruzione di edifici residenziali o non residenziali (41.2). Nella prima sottocategoria, spiega l’Istat, sono incluse le attività relative allo “sviluppo di progetti per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, tramite reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare unità immobiliari destinate alla vendita” e quelle di “cooperative e consorzi finalizzati al reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare progetti immobiliari, residenziali e non residenziali destinati all’utilizzo proprio”. Dalla classe 41.10 sono escluse la costruzione di edifici (41.20), la lottizzazione connessa con l’urbanizzazione (42.99), gli studi di architettura e di ingegneria (71.1), i servizi di gestione dei progetti di costruzione (71.1) e la lottizzazione non connessa con l’urbanizzazione (68.10). La seconda sottocategoria “include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti. La realizzazione della costruzione, in parte o nella sua totalità può essere data in affidamento all’esterno (outsourcing). È incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione”. L’Istat aggiunge che “se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l’attività è classificata nella divisione 43”, ovvero consentita limitatamente agli impianti (43.2).

Divieto di spostamento

Resta fermo il limite imposto dall’ordinanza di domenica 22 marzo dei Ministeri della Salute e dell’Interno che fa divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano a quella data, salvo la sussistenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. I cantieri possono, pertanto, proseguire a condizione che manodopera e maestranze si trovino nel medesimo comune.