D.L. Milleproroghe 2021: nuove proroghe

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La Legge 26 febbraio n. 21 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 183/2021) ha prorogato i termini di approvazione dei bilanci delle società, di benefici “prima casa” e delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali.

Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci societari – Art.3, co.6

L’art.3 co.6, del D.L. Milleproroghe 2021 prevede il rinvio a “180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il 30/06/2021, e non entro l’ordinaria scadenza di aprile, del termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci delle società, in relazione ai bilanci chiusi al 31/12/2020.

L’approvazione dei bilanci è valida per le assemblee tenute entro il 31/07/2021 (la disposizione apporta modifiche all’art.106 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 – cd. Cura Italia).

Proroga della sospensione dei termini per i benefici “prima casa” – Art.3

Prorogata al 31/12/2021 la sospensione dei termini ai fini della fruibilità delle agevolazioni prima casa e del “credito d’imposta per il riacquisto” della stessa (art.3, co.11-quinquies).

I termini, imposti a pena di decadenza dai citati benefici (ad es. trasferimento della residenza nella nuova abitazione entro 18 mesi dal rogito), sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Proroga delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali – Art.22-bis

Prorogata di un ulteriore mese le scadenze in materia di notifica degli atti di accertamento e di sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali (art.22-bis del D.L. 183/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 21/2021 assorbe quanto previsto in origine dall’abrogato art.1 del D.L. n. 7/2021).

Nel dettaglio, è prevista la notifica dopo il 1/03/2021 e fino al 28/02/2022 degli atti di:

  1. accertamento;
  2. contestazione;
  3. irrogazione delle sanzioni;
  4. recupero dei crediti di imposta;
  5. liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione;

per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8/3/2021 ed il 31/12/2020.

Sempre con effetto dall’8/03/2020, il provvedimento conferma che non si procede all’invio di una serie di attiinviti e comunicazioni, ma la loro notifica avverrà dal 1/03/2021 al 28/02/2022. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. “avvisi bonari, di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).

In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di 14 giorni dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.

Per gli atti notificati entro il 31/01/2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1/01/2021 e la data di notifica dell’atto.

La proroga al 28/02/2021 del termine finale del periodo di sospensione del pagamento delle somme derivanti da:

  1. cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
  2. avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  3. atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
  4. ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31/03/2021.

Queste variazioni riguardano anche i pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000€, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del DPR 602/1973). In particolare, la sospensione di tali verifiche, è stata estesa sino al 28/02/2021.

Si ricorda che il D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella L. 176/2020) ha prorogato dal 10/12/2020 al 1/03/2021 il termine per il pagamento delle agevolate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10/12/2020 (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 – cd. “Decreto Cura Italia”).

Riguardo a quanto descritto precedentemente, nel Comunicato stampa del 27 febbraio 2021, il Ministero dell’Economia e finanze ha annunciato che è in corso di redazione il Provvedimento di proroga oltre il 1° marzo del termine per il pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, in relazione sia alle rate residue non saldate nel 2020, sia alla prima rata 2021 della rottamazione-ter”.

Inoltre, Il Comunicato specifica che “Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto”.

I soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell’art.19 D.P.R. 602/1973).