La Legge 26 febbraio n. 21 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 183/2021) ha prorogato i termini di approvazione dei bilanci delle società, di benefici “prima casa” e delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali.
L’art.3 co.6, del D.L. Milleproroghe 2021 prevede il rinvio a “180 giorni dalla chiusura dell’esercizio”, ovvero entro il 30/06/2021, e non entro l’ordinaria scadenza di aprile, del termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci delle società, in relazione ai bilanci chiusi al 31/12/2020.
L’approvazione dei bilanci è valida per le assemblee tenute entro il 31/07/2021 (la disposizione apporta modifiche all’art.106 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 – cd. Cura Italia).
Prorogata al 31/12/2021 la sospensione dei termini ai fini della fruibilità delle agevolazioni “prima casa” e del “credito d’imposta per il riacquisto” della stessa (art.3, co.11-quinquies).
I termini, imposti a pena di decadenza dai citati benefici (ad es. trasferimento della residenza nella nuova abitazione entro 18 mesi dal rogito), sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Prorogata di un ulteriore mese le scadenze in materia di notifica degli atti di accertamento e di sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali (art.22-bis del D.L. 183/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 21/2021 assorbe quanto previsto in origine dall’abrogato art.1 del D.L. n. 7/2021).
Nel dettaglio, è prevista la notifica dopo il 1/03/2021 e fino al 28/02/2022 degli atti di:
- accertamento;
- contestazione;
- irrogazione delle sanzioni;
- recupero dei crediti di imposta;
- liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione;
per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8/3/2021 ed il 31/12/2020.
Sempre con effetto dall’8/03/2020, il provvedimento conferma che non si procede all’invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni, ma la loro notifica avverrà dal 1/03/2021 al 28/02/2022. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. “avvisi bonari”, di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).
In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di 14 giorni dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.
Per gli atti notificati entro il 31/01/2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1/01/2021 e la data di notifica dell’atto.
La proroga al 28/02/2021 del termine finale del periodo di sospensione del pagamento delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
- avvisi di addebito emessi dall’INPS;
- atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31/03/2021.
Queste variazioni riguardano anche i pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000€, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del DPR 602/1973). In particolare, la sospensione di tali verifiche, è stata estesa sino al 28/02/2021.
Si ricorda che il D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella L. 176/2020) ha prorogato dal 10/12/2020 al 1/03/2021 il termine per il pagamento delle agevolate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10/12/2020 (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 – cd. “Decreto Cura Italia”).
Riguardo a quanto descritto precedentemente, nel Comunicato stampa del 27 febbraio 2021, il Ministero dell’Economia e finanze ha annunciato che è in corso di redazione il Provvedimento di proroga oltre il 1° marzo del termine per il pagamento della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, in relazione sia alle rate residue non saldate nel 2020, sia alla prima rata 2021 della “rottamazione-ter”.
Inoltre, Il Comunicato specifica che “Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto”.
I soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell’art.19 D.P.R. 602/1973).