Demolizione e ricostruzione con ampliamento: quali bonus?

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Si al Sismabonus al 110% e no al Super Ecobonus sulla nuova porzione di fabbricato risultante da un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio condominiale.

È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.175/E del 16 marzo 2021 , con la quale è ribadito che l’agevolazione spetta per interventi rientranti nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, e non nella categoria “nuova costruzione”, ferma restando la competenza delle amministrazioni comunali ai fini della qualificazione delle opere edilizie.

Nel titolo edilizio di autorizzazioni ai lavori deve, pertanto, risultare la qualificazione dei lavori come intervento di ristrutturazione edilizia. Considerato che, nel caso di specie, l’intervento di demolizione ha comportato anche un aumento volumetrico, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, chiamato ad esprimersi dall’Agenzia delle Entrate sul punto, ha chiarito che “a differenza del “Super sismabonus” la detrazione fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume anteoperam”.

Conseguentemente, il Sismabonus al 110% spetta per l’intero intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, mentre l’Ecobonus al 110% è riconosciuto unicamente in relazione alle spese sostenute per la porzione preesistente dell’edificio.

In particolare, per usufruire del beneficio al 110% occorre, in alternativa:

  1. Fatturante in maniera distinta le due tipologie di intervento: ristrutturazione l’una ed ampliamento l’altra;
  2. Chiedere all’impresa di costruzione/ristrutturazione o al direttore dei lavori di rilasciare, sotto la propria responsabilità e secondo criteri oggettivi, un’attestazione che indichi quali sono gli importi relativi a ciascun intervento.

Tuttavia, la scorsa estate era stata ampliata la nozione di ristrutturazione edilizia, nella quale sono stati ricompresi anche i lavori di demolizione e ricostruzione con incremento  volumetrico.

A ciò si aggiunga che, in due precedenti risposte (n.11/E/2021 ed 88/E/2021), la stessa Agenzia delle Entrate era arrivata a conclusioni diverse, ammettendo l’accesso al Super Ecobonus anche in ipotesi di lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, purché sul titolo autorizzativo l’intervento fosse qualificato come “ristrutturazione edilizia”, di cui al modificato art. 3, co.1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001.

Sul punto, si attendono, quindi, nuovi chiarimenti.

La risposta  n.175/E del 16 marzo 2021, per il resto, conferma che:

  1. l’APE pre intervento deve riferirsi alla situazione esistente prima dell’inizio dei lavori, mentre l’APE a seguito dei lavori deve considerare l’intero edificio nella sua configurazione finale (cfr. la Risposta n.88/E/2021);
  2. gli immobili oggetto di lavori devono essere esistenti, non essendo agevolati i lavori su edifici di nuova costruzione, ad eccezione dell’installazione di impianti solari fotovoltaici (cfr. C.M. 24/E/2020);
  3. i limiti di spesa previsti per il Sismabonus e per l’Ecobonus al 110% sono riferiti al numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze, anche se non riscaldate, eccetto quello situate in un diverso edificio rispetto a quello oggetto dei lavori. (cfr. la C.M. 30/E/2020 ). La spesa è divisa tra i condòmini sulla base delle tabelle millesimali o sulla base dei diversi criteri stabiliti nel codice civile agli artt. 1123 e ss.;
  4. nell’eventualità di più interventi agevolati effettuati sullo stesso immobile, il limite di spesa del Superbonus è il risultato della somma degli importi spesi per ciascun intervento (cfr. la R.M. 60/E/2020);
  5. ad ogni condomino, indifferentemente dalla scelta operata dagli altri, è possibile scegliere la modalità di accesso al beneficio (detrazione, cessione del credito o sconto in fattura). Peraltro, la cessione del credito può avvenire anche a favore del socio e membro del consiglio di amministrazione di una s.r.l.