INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 NEI CANTIERI

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L’Allegato 13 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 (qui il testo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, in vigore da oggi, 18 maggio 2020) contiene misure condivise di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

L’obiettivo di tale Protocollo è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, specificando il contenuto del Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato in data 24 aprile 2020, che resta, pertanto, in vigore.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni dell’Autorità, consegnando e/ affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

Il personale prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura è superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso e le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante;

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di rilevare la temperatura e di non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. È, comunque, necessario fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, anche oralmente, e definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento dei dati e fornire loro le istruzioni necessarie. I dati acquisiti non devono essere diffusi o comunicati a terzi. In caso di isolamento momentaneo, occorre assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Il personale, anche successivamente all’ingresso, ove sussistano condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti al virus), deve prontamente informare il proprio medico curante.

ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attendersi alla rigorosa distanza minima di 1 metro.

Per fornitori e trasportatori e/o altro personale esterno, individuare o installare servizi igienici dedicati, con divieto di loro utilizzo da parte del personale dipendente e garantire una pulizia giornaliera adeguata.

Ove previsto un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso ad un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche per l’uso del mezzo proprio.

In ogni caso occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi. Sono inclusi in tale operazione anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso vale per le auto di servizio, le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo e l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali.

La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e dei mezzi, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione e dei Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST territorialmente competente).

PRECAUZIONI IGENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche assicurando, in particolare, il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni.

Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuali di protezione, anche usa e getta. L’adozione di tali misure di protezione individuale è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi.

Il datore di lavoro assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 dipendenti) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e pronto intervento. Per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Se non necessario è preferibile non utilizzare gli spogliatoi.

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

La persona con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008, e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tempone COVID-19.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST

La sorveglianza deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. Decalogo).

Vanno privilegiate le visite preventive, quelle a richiesta e quelle da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e del RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione del lavori.

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela, nel rispetto della privacy.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentati delle parti sociali.

Rimangono ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, e,in casi eccezionali, potrà essere consentito l’intervento della Polizia Locale.