NUOVI CHIARIMENTI IN TEMA DI COMBINAZIONE DELLA DETRAZIONE ECO – SISMA BONUS

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L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in merito alla fruizione della detrazione cumulata Eco + Sisma bonus, con le Risposte n. 137/En. 138/E139/E del 22 maggio 2020.

La norma in esame

L’articolo 14, comma 2 quater.1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, stabilisce che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3- finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica – spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l’eco bonus (art. 14, comma 2 quater, cit.) e per il sisma bonus (art. 16, comma 1 quinquies, cit.), una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In tali documenti, in particolare, viene chiarito che:

  • qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni;
  • è possibile cedere l’intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi sisma+eco bonus, alla società che fornisce beni e servizi necessari agli interventi agevolabili, a nulla rilevando la circostanza che il beneficiario ne sia socio e amministratore delegato;
  • con riferimento agli interventi eco bonus, gli edifici interessati dall’agevolazione devono essere “esistenti” (essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione), avere determinate caratteristiche tecniche e essere dotati di impianti di riscaldamento “funzionanti”, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile (con riferimento a tale ultimo requisito, fa eccezione l’installazione dei pannelli solari e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari);
  • ai fini dell’applicazione del sisma bonus, è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente [cfr. articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia)] e non in un intervento di nuova costruzione [cfr. articolo 3, comma 1, lett. e), T.U. Edilizia]. Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente;
  • l’esistenza di un edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti“) in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio “esistente”, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente;
  • nel caso di interventi che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

 

Riferimenti:

Risposta n.137/E

Risposta n.138/E

Risposta n.139/E

Circolare n. 13/E del 2019