Nuovi chiarimenti in tema di Sismabonus Acquisti

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L’Agenzia delle Entrate si espressa positivamente circa la possibilità di usufruire del Sismabonus acquisti anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio con aumento volumetrico, e ciò a prescindere dall’intervento risultante dal titolo abilitativo (“ristrutturazione” o “trasformazione edilizia”), sempre che siano rispettati gli strumenti urbanistici vigenti.

Parimenti, è stato concesso il beneficio anche nell’ipotesi di ricostruzione di parte del nuovo edificio in un’area diversa, libera da costruzioni, accorpata al terreno originario, con aumento di edificabilità complessivo, come previsto dalla regolamentazione edilizia comunale.

In tal senso si è, infatti, pronunciata l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.97/E dell’11 febbraio 2021. Il caso di specie riguardava  l’applicabilità o meno del Sismabonus acquisti nel caso di demolizione di un immobile la cui ricostruzione, con aumento di volumetria, viene effettuata sfruttando anche l’edificabilità di un’area confinante, ancora libera da manufatti, accorpata al terreno principale, in base alla normativa urbanistica del Comune (per una fattispecie simile cfr. anche la Risposta n.71/E del 2 febbraio 2021, nella quale la ricostruzione viene “effettuata sul medesimo sedime dell’originario edificio, fatta eccezione per una parte dell’interrato (ospitante i garages) che insiste nel sottosuolo della confinante particella fondiaria pertinenziale”. Anche in tal caso l’Agenzia delle Entrate riconosce il Sismabonus acquisti.

 

In particolare, l’Amministrazione finanziaria, nella suddetta Risposta n. 97/E, si pronuncia sui seguenti punti:

– il Sismabonus acquisti spetta, in presenza di demolizione e ricostruzione anche con aumento di volumetriaa prescindere dalla motivazione del titolo abilitativo, che può essere rilasciato ai sensi dell’art.3, co.1, lett. d)  (come ristrutturazione edilizia”),  lett. e)  (come “trasformazione edilizia”, nell’ambito della nuova costruzione) del D.P.R. n. 380/2001, ferma restando la condizione del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Tale conclusione è avallata anche dalla nuova nozione di “ristrutturazione edilizia”, introdotta dall’art.10 del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, che comprende anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, e con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

– in fase di ricostruzione, non rileva la “circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente”;

– il beneficio spetta anche nell’ipotesi di deposito tardivo presso gli uffici comunali dell’asseverazione di rischio sismico ante e post interventopurché tale adempimento avvenga entro la data del rogito di acquisto delle nuove unità ricostruite.

 

Sullo stesso tema è intervenuta anche la Risposta n.103/E dell’11 febbraio 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, anche al ricorrere delle condizioni previste per l’applicazione del Super Sismabonus acquisti al 110%, e nell’ipotesi di conclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nel corso del 2022, l’agevolazione spetta a condizione che “l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione”.

Ciò premesso, alla luce della proroga dei Superbonus e, quindi, anche del Sismabonus acquisti, fino al 30 giugno 2022, sarà possibile accedere a quest’ultimo beneficio a patto che il rogito di acquisto delle nuove unità sia stipulato entro tale data (cfr. anchela Risposta n.80/E del 3 febbraio 2021).