SI AL SISMABONUS SU IMMOBILE FRAZIONATO PRIMA DEI LAVORI

Ammesso il Sismabonus con un autonomo limite di spesa per tutte le unità immobiliari risultanti dal frazionamento di un unico immobile, a patto che il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all’inizio degli interventi edili che danno diritto all’agevolazione.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 256 del 7 agosto 2020 in merito all’applicabilità della detrazione fiscale i cui all’art.16, co.1-bis del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013 (cd. Sismabonus) in presenza di frazionamento di un immobile.

Nel caso in esame, l’istante chiede di sapere se, per gli interventi di adeguamento antisismico che intende porre in essere sulle singole unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell’unico immobile interamente accatastato in origine nella categoria B/2, può beneficiare di tante detrazioni quante le unità create. L’istante specifica che l’immobile “essendo costituito da diverse unità verrà frazionato e ri-accatastato …in diverse unità [all’incirca n. 15] sempre categoria B/2”.

Come noto, il Sismabonus, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relative gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR [1] realizzati su edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, consente una detrazione nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di rischio e, nella misura dell’80 per cento, in caso di diminuzione di due classi di rischi, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali di pari.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama sia la disciplina agevolativa, sia proprie precedenti pronunce, ed in particolare la C.M. 13/E/2019, con la quale era stato confermato che “nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998, n. 121, paragrafo 3). Ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo“.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce per la prima volta che, nell’ipotesi di frazionamento di un immobile, il Sismabonus viene riconosciuto sulle singole unità immobiliariautonomamente accatastate, in cui viene diviso l’edificio, a condizione che il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all’inizio degli interventi edili che danno diritto all’agevolazione.

In definitiva, in presenza delle citate condizioni, per ciascuna delle nuove unità risultanti dal frazionamento, accatastate singolarmente, opera un autonomo limite di spesa di 96.000 euro ai fini dell’applicabilità del Sismabonus.

Tale principio, per ragioni di coerenza sistematica, si deve applicare anche agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa.

 

[1] L’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, a sua volta, rimanda alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.