MISURE PER L’EDILIZIA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL CURA ITALIA

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 Aprile la Legge di conversione (Legge 24 aprile 2020, n. 27), con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

>>> Legge 24 Aprile 2020, n. 27

Di seguito un riepilogo delle principali misure incidenti sul settore dell’edilizia.

Integrazione salariale e Cassa integrazione in deroga – Articoli 19 e 22

Un aspetto di focale interesse per le imprese di costruzioni è quello in tema di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga. È consentito presentare la richiesta anche in assenza di una previa consultazione dei sindacati. Alle imprese non è, dunque, richiesto alcun obbligo preventivo di informazione, consultazione o esame congiunto. Nel caso di Cigs, l’esonero dall’accordo è stato esteso anche alle imprese che, a prescindere dalle loro dimensioni, sono stati costretti a chiudere il cantiere per adeguarsi alle misure di contenimento del contagio.

Rinnovo contratti a termine – Articolo 19-bis

I datori di lavoro, in deroga alla norma ordinaria, potranno prorogare o rinnovare contratti a termine e contratti di somministrazione anche nei casi in cui in cantiere siano stati sospesi i lavori o sia stato deciso un orario ridotto.

Edilizia privata – Articolo 26

Estese le misure di confinamento dei lavoratori contagiati anche a coloro che operano nel settore privato. Con la conseguenza dell’obbligo di quarantena precauzionale per tutti coloro abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che dall’estero fanno ritorno in Italia. Il lavoratore che si trova in quarantena perché positivo al Covid non potrà allontanarsi dalla sua abitazione. Il motivo della quarantena dovrà essere indicato dal medico che ne firma il certificato

Smart working – Articolo 39

Il diritto di lavorare in modalità agile, laddove la mansione svolta lo consenta, è esteso fino a tutto il periodo di durata dell’emergenza (attualmente il 31 luglio in tutta Italia) a favore di: lavoratori dipendenti disabili o che abbiano un disabile in famiglia; lavoratori immunodepressi o con una persona immunodepressa in famiglia.

Il Covid-19 è infortuni sul lavoro – Articolo 42

Il comma 2 dell’articolo 42 del DL Cura Italia equipara di fatto il contagio da Covid-19 a infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze che ne conseguono in termini di responsabilità e obblighi a carico del datore di lavoro. La modificazione della norma continua a essere oggetto di una azione di lobby da parte dell’Ance e di Confindustria, al momento senza esito. L’effetto immediato prodotto da questa misura in vista della riapertura generalizzata dei cantieri edili è quello di imporre una notevole riconfigurazione dell’organizzazione del cantiere – sia per quanto attiene ai tempi delle lavorazioni, sia per quanto attiene alle singole norme di comportamento nel lavoro e nell’utilizzo di spazi e servizi comuni – tesa a dimostrare di aver attuato il massimo del possibile ai fini della tutela della sicurezza e della salute delle persone.

Licenziamenti collettivi – Articolo 46

Fino al 16 maggio è confermato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali “per giustificato motivo oggettivo”, prevedendo deroghe solo per gli addetti che passano da un appalto all’altro o che vengono licenziati e riassunti in ottemperanza a clausole sociali.

Sospensione termini procedimenti amministrativi – Articolo 103

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio conservano la propria validità fino a 90 giorni successivi la fine dell’emergenza.