Applicazione del Superbonus 110% e altri bonus edilizi: la risposta della Viceministra Castelli

Documento Gara Unico Europeo

Presso la Commissione Finanze della Camera si è svolto il question time sull’Interrogazione riguardante i bonus fiscali del settore edilizio.

La Viceministra dell’economia e delle finanze Laura Castelli, nella sua risposta, ha evidenziato che:

  • sulla proroga del Superbonus 110% e degli ulteriori bonus legati all’abitazione (sismabonus, eco bonus, ristrutturazione, facciate e verde), si evidenzia che sono in corso di predisposizione specifiche iniziative normative volte a rimodulare la disciplina dei bonus edilizi nel disegno di legge di bilancio per il 2022, in coerenza con le previsioni della Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanze.
  • relativamente alla ripartizione geografica dei progetti ammessi al Superbonus e l’ammontare delle richieste finora pervenute, viene fatto presente che l’ENEA pubblica mensilmente un rapporto contenente, tra l’altro, la distribuzione per regione degli interventi di riqualificazione energetica per i quali è stata presentata l’asseverazione per il Superbonus.

Si precisa, inoltre, che i dati degli interventi di riduzione del rischio sismico (super-sismabonus) possono essere desunti dalle dichiarazioni dei redditi oppure dalle comunicazioni delle cessioni dei crediti e degli sconti inviate all’Agenzia delle Entrate.

  • con riferimento alla possibilità di fruire del c.d. bonus facciate, ai sensi dell’art. 121, c. 1 del D.L. 3472020 (Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare , in luogo dell’utilizzo diretto, della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese per la fruizione di un contributo e per la cessione di un credito d’imposta.

La detrazione in questione, attualmente, spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Viene confermato che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove, per gli interventi agevolabili con il bonus facciate, non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il c.d. sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

  • quanto al quesito concernente la richiesta di conoscere come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione del credito, si sottolinea che entro il giorno 5 del mese successivo all’invio della comunicazione di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, è possibile annullare o sostituire la comunicazione stessa. Decorso tale termine, il credito viene messo a disposizione del cessionario, che potrà accettarlo oppure rifiutarlo, se non ritiene che la cessione sia conforme alle pattuizioni con il cedente.
  • Infine, relativamente alla possibilità che tra le spese ammesse al Superbonus rientrino anche quelle sostenute nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, si sottolinea che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della <<ristrutturazione edilizia>>. Sul punto, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, ha chiarito che in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus, per interventi di efficienza energetica, non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam. In tale caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un ‘apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori. Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus, rispetto ai quali la detrazione spetta per le spese riferite all’intero intervento.