“La disciplina statale in materia di vincoli culturali e paesaggistici non prevede una immodificabilità assoluta e a priori degli immobili vincolati”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 29/2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata in merito alla Legge regionale della Puglia n. 43/2019 in tema di valorizzazione a fini turistici del proprio patrimonio storico-rurale (trulli, masserie, torri, fortificazioni, ecc.).
La Corte Costituzionale ha, in particolare, sancito che:
- la normativa sui beni culturali e paesaggistici (D.Lgs. n. 42/2004) non prevede un divieto a priori di compiere interventi su immobili soggetti a vincolo;
- gli interventi su beni vincolati sono, invero, consentiti a condizione che siano compatibili con il valore culturale e paesaggistico del bene e tale compatibilità sia accertata in sede di autorizzazione (culturale o paesaggistica, ai sensi degli artt. 22 e 146 del D.lgs. 42/2004);
- l’autorizzazione delle amministrazioni competenti è lo strumento centrale per il controllo della compatibilità degli interventi sul bene tutelato con il valore culturale, storico o paesaggistico espresso dallo stesso, e il relativo procedimento è la sede deputata al connesso bilanciamento degli interessi che insistono sul bene vincolato.
In allegato la Sentenza n. 29/2021 della Corte Costituzionale