Mediazione civile: quando è obbligatoria e per quali controversie

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L’art. 1 del D.Lgs. 28/2010 definisce la mediazione come << l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa>>.

I vantaggi derivanti da tale modalità alternativa di risoluzione delle controversie sono: la rapidità del procedimento; i costi contenuti rispetto alle spese da sostenere in giudizio; la massima riservatezza in ordine alla vicenda e alla sua conclusione.

La mediazione può essere facoltativa, nei casi in cui le parti scelgono liberamente di accedervi per raggiungere un accordo, ma è obbligatoria per le controversie relative al condominio, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nel caso di mediazione obbligatoria le parti sono tenute ad esperire il procedimento di mediazione prima di rivolgersi al giudice, pena l’improcedibilità della domanda. Infine, la mediazione può essere anche demandata, ipotesi in cui il giudice, nel corso di un processo, invita le parti ad esperire un tentativo di mediazone.