Fallimento dell’appaltatore e diritto al corrispettivo del curatore
La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con Ordinanza del 30 settembre 2021, n. 26573, ha ribadito che nel caso di scioglimento di un contratto di appalto, a causa del fallimento dell’appaltatore, al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere eseguite.
Il committente può chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell’appaltatore.
Secondo la Cassazione, inoltre, il committente “può ben opporre l’inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell’esecuzione non a regola d’arte dell’opera. Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente”.
La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con Ordinanza del 30 settembre 2021, n. 26573, ha ribadito che nel caso di scioglimento di un contratto di appalto, a causa del fallimento dell’appaltatore, al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere eseguite.
Il committente può chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell’appaltatore.
Secondo la Cassazione, inoltre, il committente “può ben opporre l’inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell’esecuzione non a regola d’arte dell’opera. Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente”.