Cappotti termici e lesione della proprietà privata

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La realizzazione dei cappotti termici in condominio può dar luogo a problematiche qualora comporti una diminuzione della superficie calpestabile sui balconi di proprietà privata.

La questione è se la decisione dell’assemblea, presa con le prescritte maggioranze, possa costringere i condomini a subire il restringimento del proprio balcone.

In linea generale, il principio di diritto è che l’assemblea condominiale non possa disporre anche per quanto concerne beni appartenenti esclusivamente ai singoli condomini. 

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 agosto 2021 n. 30843, ha espresso un principio innovativo affermando che l’installazione del “cappotto” sulle facciate risulta funzionale ad un più adeguato uso delle cose comuni e risulta finalizzato al soddisfacimento di interessi “altamente meritevoli di tutela”, quale il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio complessivamente considerato.

Rispondendo, dunque, ad un’esigenza della collettività dei condomini, una minima riduzione della superficie disponibile dei balconi appare irrilevante poiché l’intervento risulta funzionale ad un più adeguato uso delle cose comuni. Se così non fosse, occorrerebbe il voto unanime dei condomini, con conseguente frustrazione della ratio sottesa all’intervento legislativo.

Il Tribunale sottolinea l’opportunità di esaminare il singolo caso concreto nell’ottica di un contemperamento tra i diversi interessi contrapposti nel solco della c.d. “solidarietà condominiale” più volte affermata dalla Suprema Corte.

Sempre sul tema, si segnala una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 17997 del 16 dicembre 2020) che ha ritenuto, invece, nulla la delibera che, approvando l’esecuzione del cappotto termico con l’istallazione di pannelli isolanti e con spessore variabile, non forniva la specifica indicazione delle modifiche da eseguire sui balconi di proprietà dei condomini, con ciò determinando una lesione del loro diritto di proprietà.