Fallimento dell’appaltatore e diritto al corrispettivo del curatore

MONETE-PENNE-PIANTA

La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con Ordinanza del 30 settembre 2021, n. 26573, ha ribadito che nel caso di scioglimento di un contratto di appalto, a causa del fallimento dell’appaltatore, al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere eseguite.

Il committente può chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell’appaltatore.

Secondo la Cassazione, inoltre, il committente “può ben opporre l’inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell’esecuzione non a regola d’arte dell’opera. Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente”.