Permessi di costruire e Scia: proroga al 1 maggio 2021

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Prorogati fino al 1 maggio 2021 i termini di scadenza per la validità dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni, concessioni, certificati e atti di assenso in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, ossia al momento della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in forza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

L’art. 3 bis del D.L. n. 125/2020 – inserito dal Parlamento nella legge di conversione n. 159/2020 (G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020) in vigore dal 4 dicembre scorso – modifica e completa l’art. 103 del D.L. n. 18/2020 cd. “Cura Italia” con il quale tutti gli atti di assenso in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 potevano conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla data della conclusione dello stato di emergenza epidemiologica (fissata all’epoca al 31 luglio 2020) e quindi fino al 29 ottobre 2020.

Nello specifico l’art. 3 bis del D.L. n. 125/2020:

–  applica la proroga prevista dal co. 2 dell’art. 103 D.L. n. 18/2020 a tutti gli atti di assenso in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, i quali, pertanto, mantengono la loro validità per i 90 giorni successivi al termine dello stato di emergenza epidemiologica e, dunque, fino al 1 maggio 2021;

 inserisce il co. 2 sexies nell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 in base al quale la proroga si applica anche agli atti scaduti successivamente al 31 luglio 2020 e quindi fra il 1 agosto e il 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della Legge di conversione 159/2020).

Tale proroga è:

a) automatica: non occorrono condizioni di operatività (ad esempio la comunicazione al Comune competente);

b) generalizzata: è relativa a tutti i provvedimenti abilitativi, come, ad esempio, le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia e le Segnalazioni certificate di agibilità.

Infine, si rammenta che l’art. 10, co. 4 del D.L. n. 76/2020 c.d. “Semplificazioniha previsto una differente proroga straordinaria di durata triennale (operativa previa comunicazione al Comune competente) riguardante solo i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e alle Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020.

Considerata la loro competenza normativa in materia urbanistico-edilizia, alcune Regioni hanno previsto in via autonoma proroghe straordinarie dei titoli abilitativi.

In allegato:

Art. 3 bis D.L. n. 125/2020

Art. 103 D.L. n. 18/2020, coordinato con le modifiche dell’art. 3 bis D.L. n. 125/2020