Super Sismabonus e congruità delle spese

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L’Agenzia delle Entrare, con Risposta n.168/E/2021, nell’ambito di un intervento edilizio con SCIA presentata prima dell’entrata in vigore del bonus al 100%, ammette la fruibilità del Superbonus anche laddove il contribuente abbia omesso di indicare la congruità delle spese nell’asseverazione di rischio sismico, causa l’utilizzo del precedente Allegato B, a patto che detta congruità dei costi sia attestata al termine dei lavori o ad ogni SAL.

Come noto, infatti, l’Allegato B, nella sua formulazione originaria dettata ai fini dell’accesso Sismabonus ordinario, non prevedeva l’attestazione della congruità dei costi, requisito inserito a seguito dell’introduzione del Superbonus al 110% (vds. D.M. n. 329/2020), con la conseguenza che il Modello così integrato è valido, ad oggi, sia per il Sismabonus ordinario (senza l’indicazione della congruità dei costi), sia per il Sismabonus al 110%.

 

IL CASO DI SPECIE

L’istante rappresenta di aver presentato, nel mese di aprile 2020, una SCIA per un intervento di ristrutturazione statica antisismica di due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2 che, al termine dei lavori, saranno destinate all’uso abitativo.

In particolare, la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata per un intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione (ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001), finalizzata alla sicurezza statica ed antisismica senza variazione volumetrica.

La SCIA veniva presentata unitamente all’asseverazione del progettista, relativa al miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio, utilizzando il previgente Modello B (vds. D.M. n. 58/2017), che, come anticipato, non prevedeva l’attestazione della congruità dei costi.

Ottenuta, nel luglio 2020, l’autorizzazione, interviene il D.M. n. 329/2020 che aggiorna le modalità per l’attestazione della riduzione del rischio sismico all’interno del Modello B.

L’istante, pertanto, domanda se, al fine di poter fruire del Superbonus, debba integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche apportate.

 

LA SOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate osserva che, ai fini della detrazione del 110% e della relativa opzione per la cessione o per lo sconto, in base all’art. 119, comma 13, lett. b) D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), per gli interventi anti-sismici, “l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico […]. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati […]”.

Il successivo comma 13 bis prevede che l’asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori […]. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione”.

Al fine di tener conto di tali disposizioni, si è reso necessario aggiornare il D.M. n.58/2017. In particolare, l’art. 2 del D.M. n. 329/2020, ha modificato l’Allegato B del D.M.  n. 58/2017 (contenente il modello relativo all’asseverazione del progettista), al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Sul tema, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con parere del 2 febbraio 2021 (RU n. 0031615), ha affermato che “l’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori.

A fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d’intervento ne richiede la presenza, attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del “Sismabonus”.

Ai fini del “Super sismabonus” è stabilito, analogamente al “Sismabonus”, che “la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”ma rispetto al “Sismabonus” la norma prevede che i primi due professionisti asseverano “altresì la corrispondente congruità delle spese”.

Per quanto sopra, onde evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, con il D.M. n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il “Sismabonus” che per il “Super sismabonus” procedendo a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato”.

 Sulla base di quanto detto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’Allegato B, risponda ad una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, nel caso di specie, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente all’l1 luglio 2020, non pregiudichi l’accesso al Superbonus.

 Infine, nel caso in esame, l’istante può usufruire del Sismabonus al 110%, benché sia l’unico proprietario di un immobile da due unità immobiliari, alla luce della modifica intervenuta in relazione al concetto di condominio, in forza della quale, dal 1 gennaio 2021, il beneficio spetta anche per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà.