Permessi di costruire e Scia: proroga al 29 Luglio 2021

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Come già successo a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 (per i cui dettagli si veda il precedente articolo, pubblicato su questo sito, “Permessi di costruire e Scia: proroga al 1 Maggio 2021” del 28/12/2020 ), anche con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e con il Decreto Legge 2/2021, che hanno prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria, è stata estesa la validità fino al 12 luglio 2021 di permessi di costruire e Scia in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (inizio stato di emergenza da Covid-19 ) e il 30 aprile 2021 (attuale cessazione dello stato di emergenza). Lo stesso dicasi per tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, quali autorizzazioni, concessioni e certificati.

 Ed invero, l’art. 103, co. 2 D.L. n. 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato ed integrato dall’articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020) prevede infatti la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza, portata ora al 30 aprile 2021.

Di seguito il testo dell’art. 103, co. 2 D.L. n. 18/2020:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.