Sismabonus acquisti: non è necessaria l’attestazione di congruità dei costi

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In tema di Sismabonus acquisti, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.190/E del 17 marzo 2021, chiarisce che il beneficio è riconosciuto per l’acquisto di abitazioni nel periodo compreso fra il primo luglio ed il 30 giugno 2022.

Per usufruire del bonus in parola, non è, tuttavia, necessario che nel Modello B, relativo all’asseverazione del rischio sismico, sia riportata l’attestazione della congruità dei costi, in quanto il beneficio fiscale è calcolato sul corrispettivo della vendita così come risultante dal rogito di acquisto, e non sulla base delle spese sostenute dall’impresa per realizzare gli interventi agevolati.

Come noto, il problema si è posto a seguito del D.M. n. 329/2020 che ha modificato il Modello B allegato al D.M. n. 50/2019, aggiungendo, quale requisito di accesso al beneficio, l’indicazione della congruità dei costi, ed, in particolare, del “costo complessivo dell’intervento”, suddiviso tra spese professionali e lavori (cfr. articolo “Super bonus: Risposta n.168/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate” pubblicato su questo sito in data 15 aprile 2021).

Tuttavia, l’attestazione della congruità dei costi si rende superflua nell’accesso al Sismabonus acquisti, la cui disciplina prevede che le spese agevolate corrispondano a quella, unica, di acquisto dell’immobile oggetto di lavori e, successivamente, venduto dall’impresa di costruzioni a prezzo di mercato.

Conseguentemente, fermi gli altri requisiti, l’attestazione della congruità dei costi non deve essere indicata per accedere al Sismabonus acquisti al 110%, anche nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

 

Inoltre, nella risposta in esame, si legge che:

  1. L’acquirente dell’abitazione può accedere del Sismabonus acquisti al 110% ed effettuare la cessione del credito, di importo pari alla detrazione spettante, all’impresa di costruzioni alienante (per un limite di spesa pari a 105.600 euro per unità immobiliare -96.000 euro x110%-);
  2. Il rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2022;
  3. In forza del principio di cassa, il Superbonus copre anche gli acconti versati dal 1 luglio 2020,  sempre che il contratto preliminare di acquisto sia stato registrato, siano stati terminati i lavori e che il rogito sia stipulato entro il termine del 30 giugno 2022;
  4. Diversamente, per gli acconti versati prima del 1 luglio 2020, non opera il Sismabonus acquisti al 110%, bensì il Sismabonus acquisti ordinario. Tali importi possono detratti nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati, ovvero nel periodo di imposta in cui è stato effettuato il rogito. Si ritiene che, su tale ultimo aspetto, occorra sottrarre dalla spesa massima agevolabile pari ad euro 96.000 euro, il totale degli acconti pagati prima del 1 luglio 2020, per i quali la detrazione prevista è del 75% (diminuzione del rischio sismico di una classe), ovvero dell’85% (riduzione del rischio sismico di due classi), e non del 110%.